Art. 7.
(Termini di prescrizione).

      1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia gli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. La prescrizione maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, computando i termini ridotti previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è definitiva.
      4. Nel caso di proposizione di impugnazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.